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Regolamento Sezionale

In data 27 maggio 2023 il CDN ha ratificato il nuovo Regolamento Sezionale (che sostituisce quello precedente, ratificato in data 14 aprile 2018) senza proporre modifiche al documento inviato in Sede Nazionale dopo l’approvazione dell’assemblea dei soci del 3 marzo 2023. Scarica la versione PDF del Regolamento Sezionale. A questo link è possibile scaricare il Regolamento Nazionale, aggiornato dal C.D.N. nella seduta del 9 settembre 2023.

Associazione Nazionale Alpini
Sezione di Novara
Regolamento Sezionale

(art. 24 dello Statuto) varato dal C.D.S. il 29 novembre 2022
approvato dall’Assemblea dei soci il 05 marzo 2023
ratificato dal C.D.N. il 27 maggio 2023

COSTITUZIONE E SCOPO

Articolo 1

L’Associazione Nazionale Alpini (in seguito denominata ANA) è una associazione d’arma, fondata nel 1919, che opera anche nel volontariato, senza scopi di lucro, ha sede in Milano via Marsala 9.
La Sezione di Novara dell’Associazione Nazionale Alpini costituita nel 1922 in base all’articolo 21 dello Statuto, ha sede a Caltignaga (NO) in via Risorgimento, 8.
La Sezione ha il compito di realizzare direttamente ed attraverso i Gruppi, la vita dell’Associazione nelle sue varie manifestazioni, secondo gli scopi indicati dall’art. 2 dello Statuto dell’ANA che, senza fini di lucro, si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri soci, aggregati e amici degli alpini.

EMBLEMA DELLA SEZIONE 

Articolo 2

L’emblema ufficiale della Sezione è il Vessillo e quello del Gruppo è il Gagliardetto che devono essere conformi ai modelli statutari.
In ogni manifestazione in cui interviene il Vessillo, i componenti il CDS hanno il dovere di presenziare, i Capi Gruppo hanno il dovere di far intervenire il proprio Gagliardetto, ed i Soci di intervenire.
Lo svolgimento delle cerimonie awerrà secondo le procedure definite dal CDN in apposita “libretta” (cerimoniale) allegata al Regolamento nazionale.

Articolo 3

Il Vessillo interviene a tutte le manifestazioni indicate come nazionali e sezionali nel calendario che il CDS predispone all’inizio di ogni anno sociale.
L’intervento del Vessillo e dei Gagliardetti ad altre manifestazioni nei modi previsti dall’articolo 4 del Regolamento per l’esecuzione dello Statuto (Regolamento Nazionale), così come la designazione dell’alfiere, sono decisi di volta in volta rispettivamente dal Presidente sezionale per la Sezione e dai Capi Gruppo per i Gruppi.
La scorta del Vessillo è costituita dal Presidente, dai Vice Presidenti e dai membri del CDS. Quando ciò non sia possibile il Vessillo viene scortato da non meno di due Soci di cui almeno uno designato dal CDS.

AMMISSIONE A SOCIO 

Articolo 4

La domanda di ammissione a Socio ordinario ai sensi dell’art 4 dello Statuto, firmata da due Soci ordinari presentatori, è redatta sul modulo fornito dalla Sezione ed è corredata dalla necessaria documentazione in originale per visione, oppure in copia conforme all’originale autenticata dal Capo Gruppo.
Il modulo e la documentazione suddetti possono essere sostituiti dalla domanda redatta nella forma di autocertificazione su modulo “tipo” predisposto dalla sede nazionale.
Con la sottoscrizione della domanda di ammissione il Socio dichiara di aver letto e di accettare, senza riserva alcuna e ad ogni effetto, lo Statuto nonché i Regolamenti Nazionale e Sezionale.
In particolare il Socio si obbliga ad astenersi da qualsiasi azione od iniziativa che possa contrastare con le finalità dell’A.N.A., con speciale riferimento alla propaganda di carattere personale, commerciale, partitica nonché all’uso del nome e dei simboli dell’A.N.A. o delle Truppe Alpine per gli scopi di propaganda anzidetta.
Quanto sopra è riportato nel modulo della domanda di ammissione.
L’ammissione dei Soci è deliberata dal CDS su parere favorevole della Giunta di Scrutinio.
Unitamente alla tessera associativa, la Sezione consegna al nuovo Socio le copie dello Statuto, dei Regolamenti Nazionale e Sezionale. ·
La decisione di rigetto della domanda di ammissione deve essere motivata. Decisione e motivazione devono essere comunicate all’aspirante socio per iscritto.
Contro la decisione di rigetto è ammesso il ricorso del richiedente al CON. Solo i Soci hanno diritto di accedere alle cariche sociali.

Articolo 5

Quanti non siano in possesso dei requisiti di cui all’art. 4 dello Statuto, su proposta dei Gruppi interessati, sono iscritti dalle Sezioni, senza la qualifica di socio, con la procedura di cui all’art. 8 bis. del Regolamento Nazionale. Essi vengono iscritti quali “aggregati” e quali “amici degli alpini”, in particolare è escluso che essi possano avere la tessera sociale ordinaria dell’ANA, portare il cappello alpino salvo ne abbiano maturato altrimenti il diritto.
Pur non avendo la qualifica di socio, sono tenuti al rispetto del presente Regolamento, dello Statuto e del Regolamento Nazionale. La loro attività è limitata all’ambito della Sezione: qualunque loro iniziativa deve essere preventivamente approvata dal CDS.

Articolo 6

Per le iscrizioni degli Alpini in armi si fa riferimento all’art. 7 del regolamento nazionale. 

Articolo 7

La domanda d’iscrizione ad aggregato è redatta su modulo fornito dalla Sezione ed è proposta da almeno due soci ordinari e dal Capogruppo. L’ammissione degli aggregati è deliberata dal CDS su parere favorevole della Giunta di Scrutinio. La decisione di rigetto della domanda di ammissione non deve essere motivata.

Articolo 8

All’aggregato che vanti un’iscrizione consecutiva di almeno due anni e che per tale periodo abbia fattivamente collaborato con la Sezione o con il Gruppo nelle attività associative può essere riconosciuta la qualifica di “Amico degli Alpini”. La propostaa, da redigersi su apposito modulo predisposto dall’Associazione potrà essere formalizzata da due soci ordinari e dovrà essere controfirmata dal Capogruppo. Sarà, poi, valutata dal CDS previo parere della Giunta di scrutinio.
L’eventuale decisione di rigetto della domanda per “Amico degli Alpini “non dovrà, necessariamente, essere motivata.
L’opera per la quale l’Amico degli Alpini dovrà aver prestato la sua collaborazione potrà riguardare una qualunque delle diverse attività associative. A mero titolo esemplificativo si indicano: la Protezione Civile, le attività di recupero dei siti e della memoria storica, la stampa associativa, le attività culturali e divulgative, l’attività sportiva, la logistica di Gruppi e Sezioni.
Ha inoltre diritto a fregiarsi del copricapo e degli altri segni distintivi appositamente previsti dall’ANA, espressione della riconoscenza dell’Associazione per il lavoro svolto. Gli Amici degli Alpini potranno sfilare alle manifestazioni nazionali, sezionali o di gruppo inquadrati in un unico blocco nella Sezione o nei rispettivi Gruppi, indossando il copricapo previsto.
La Sezione, ove il rapporto di fiducia, amicizia e collaborazione dovesse venire meno, può revocare l’iscrizione dell’aggregato e dell’Amico degli Alpini in qualsiasi momento e senza particolari formalità, con semplice decisione del Consiglio Direttivo Sezionale.
Tutti gli aggregati e Amici degli Alpini hanno il diritto di partecipare alle attività associative, di ricevere il periodico L’Alpino, le pubblicazioni della Sezione e del Gruppo di appartenenza e di frequentare i locali sociali.
In tali locali i Soci delle altre Sezioni dell’ANA sono considerati graditi ospiti, così come gli alpini in servizio.

Articolo 9

Chi intende volontariamente recedere dalla qualifica di Socio, oppure passare ad altra Sezione o Gruppo, deve inviare lettera al Presidente della Sezione oppure al proprio Capo Gruppo.
In ogni caso sarà considerato decaduto il socio, l’aggregato e amici degli alpini che non avrà provveduto al rinnovo dell’iscrizione entro i termini stabiliti.

ORGANI SOCIALI SEZIONALI 

Articolo 10

Ai sensi dello Statuto gli organi della Sezione sono:
a) l’Assemblea dei Delegati della Sezione;
b) il Presidente;
c) il Consiglio direttivo Sezionale;
d) il Collegio dei Revisori dei conti;
e) la Giunta di Scrutinio per l’esame delle domande di ammissione a socio.
Il presente Regolamento stabilisce inoltre i compiti degli altri organismi interni della
Sezione di cui il CDS si avvale per il raggiungimento degli scopi sociali.

ASSEMBLEA DEI DELEGATI 

Articolo 11

L’Assemblea dei Delegati è organo sovrano e delibera con pieni poteri sulle attività della
Sezione.
Di tale Assemblea sarà redatto verbale corredato con i dati di cui all’art. 25 dello Statuto
L’Assemblea è indetta:
1) in sede ordinaria entro il 15 del mese di marzo di ogni anno;
2) in sede straordinaria quando:
a) il Presidente della Sezione ed il CDS lo giudichino necessario,
b) ne sia fatta richiesta scritta al Presidente da parte dei Revisori dei Conti,
c) ne sia fatta richiesta scritta al Presidente da almeno un quinto dei Soci in regola con il pagamento della quota sociale o da un quinto dei Delegati.
Tutte le richieste devono essere presentate per iscritto alla Segreteria sezionale che provvederà a norma dell’art 32 dello Statuto. 

Articolo 12

L’Assemblea sezionale dei Delegati è convocata dal Presidente della Sezione mediante:
1. invio di avviso contenente l’ordine del giorno ai Capi Gruppo almeno 15 giorni prima di quello stabilito per la riunione (sia Ordinaria che Straordinaria)
2. affissione in bacheca nei locali sezionali (sia Ordinaria che Straordinaria).
L’avviso di convocazione contiene: data, ora e luogo dell’Assemblea, sia in prima sia in seconda convocazione, gli argomenti all’ordine del giorno, e, quando fra essi vi siano nomine a cariche sociali, l’elenco dei Soci che cessano dalla carica e di quelli che la conservano.
È vietata l’indicazione della voce “Varie” nell’ordine del giorno di convocazione dell’Assemblea; sono comunque nulle le proposizioni, la trattazione e le deliberazioni su argomenti non portati all’ordine del giorno. 

 Articolo 13

All’Assemblea ordinaria hanno diritto di intervenire i Soci in regola con il pagamento della quota sociale dell’anno precedente.
All’Assemblea straordinaria hanno diritto di intervenire i Soci in regola con il pagamento della quota sociale dell’anno in corso.
Ogni Gruppo è rappresentato all’Assemblea Ordinaria o Straordinaria da un delegato ogni 10 soci ordinari o frazione superiore a 5 soci.
I Gruppi che non raggiungono i 10 soci hanno comunque diritto ad un delegato.
Non possono essere Delegati alle Assemblee i membri del CDS ed i Revisori dei Conti.
Il Capogruppo, purché non incorra nell’esclusione di cui sopra, ricopre di diritto uno dei posti di delegato spettante al Gruppo. Egli potrà farsi sostituire, mediante delega scritta, da un altro delegato e nel caso egli sia il solo delegato da altro socio del Gruppo.
I delegati sono eletti dalle Assemblee di Gruppo e durano in carica un anno.
Ogni delegato può rappresentare un delegato del suo Gruppo mediante delega scritta.
Tutti i Soci non delegati, gli aggregati e Amici degli Alpini, potranno essere presenti all’Assemblea, ma non potranno partecipare alla discussione e non avranno diritto al voto. 

Articolo 14

L’Assemblea Ordinaria dei delegati della Sezione è convocata per:

a) discutere e deliberare

1) la relazione morale del Presidente della Sezione
2) il bilancio consuntivo e la relativa nota integrativa
3) il bilancio preventivo
4) la relazione dei Revisori dei conti
5) le relazioni delle varie commissioni sezionali
6) le quote sociali per l’anno successivo
7) altri argomenti all’ordine del giorno

b) eleggere

1) Il Presidente della Sezione
2) I Consiglieri Sezionali
3) I Revisori dei Conti
4) I componenti la Giunta di scrutinio
5) I delegati all’Assemblea nazionale (art. 14 dello Statuto)

L’Assemblea viene chiusa dopo aver esaurito le operazioni di voto e di scrutinio. 

Articolo 15

L’Assemblea dei Delegati, sia Ordinaria sia Straordinaria, è valida in prima convocazione quando siano rappresentati la maggioranza degli iscritti alla Sezione.
In seconda convocazione, che può essere indetta anche un’ora dopo la prima, l’Assemblea è valida qualunque sia il numero dei Delegati presenti; qualora però il numero dei partecipanti presenti o per delega sia inferiore al 20% degli aventi diritto, qualsiasi delibera dovrà essere presa a maggioranza dei 2/3 dei votanti.
L’Assemblea nomina un proprio Presidente, al quale competono la verifica dei poteri e della regolarità del dibattito, un segretario e all’occorrenza tre scrutatori per il seggio elettorale.
Le votazioni avvengono di regola per alzata di mano.
Per le nomine alle cariche sociali e per le questioni riguardanti i soci si deve procedere con votazione per scheda segreta.  

Articolo 16

Il Presidente sezionale, che può anche essere eletto fra i soci fuori lista, viene eletto a maggioranza assoluta (50% degli aventi diritto più uno); nel caso in cui nessun candidato raggiunga la maggioranza prescritta, si procede immediatamente ad una votazione di ballottaggio a maggioranza semplice tra i due candidati che hanno avuto il maggior numero di voti.
Il mandato del Presidente dura tre anni ed è rieleggibile, di norma, per altre due volte consecutive.
Tutte le altre cariche sociali sono elette a maggioranza relativa.
Sono eletti Consiglieri Sezionali i Soci che hanno ottenuto, nell’ordine, il maggior numero di voti.
In caso di parità risulta eletto il candidato più giovane d’età.
Il numero dei Consiglieri eletti componenti il Consiglio, escluso il Presidente, è stabilito in 9 (nove), il loro mandato dura un triennio.
I Consiglieri non hanno limiti di rieleggibilità.
Ogni anno decade e deve essere rinnovato 1/3 (ovvero 3) del Consiglio direttivo Sezionale.
I Revisori dei Conti (tre effettivi e due supplenti) ed i componenti della Giunta di Scrutinio (tre effettivi) durano in carica tre anni e non hanno limiti di rieleggibilità.
Qualora, per qualsiasi ragione, il Presidente cessi dalle sue funzioni oppure il numero dei Consiglieri si riduca a meno della metà, quelli rimasti in carica devono convocare un’Assemblea Straordinaria perché provveda nel primo caso alla elezione di un nuovo Presidente, e, nel secondo caso, alla elezione di un nuovo CDS.

IL PRESIDENTE DELLA SEZIONE 

Articolo 17

Il Presidente:
a) ha la rappresentanza legale della Sezione in tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
b) è il garante dell’applicazione nell’ambito della Sezione dello Statuto del Regolamento Nazionale e di quanto disposto dal presente Regolamento Sezionale;
e) convoca e può presiedere le Assemblee;
d) provvede all’esecuzione delle deliberazioni delle Assemblee e del CDS;
e) nomina i due Vice Presidenti;
f) propone il Segretario ed il Tesoriere
g) presiede il Comitato di Presidenza;
h) convoca e presiede il CDS;
i) convoca e presiede la riunione dei Capi Gruppo;
j) è il responsabile dell’Unità di Protezione Civile della Sezione;
k) partecipa al Comitato di Redazione del giornale sezionale.
Il Presidente ha la firma di tutti gli atti della Sezione.
In mancanza del Presidente, il Vice Presidente Vicario lo sostituisce in tutte le funzioni.
Eccezionalmente e previo consenso del Presidente, gli atti amministrativi economici e finanziari possono essere delegati al Segretario o al Tesoriere.
In caso di comprovata necessità ed urgenza, il Presidente, sentiti i Vice Presidenti, può adottare ogni provvedimento necessario; appena possibile, poi, ne riferisce al CDS che è libero di confermare, modificare o di revocare detto provvedimento.

CONSIGLIO DIRETTIVO SEZIONALE E CARICHE SEZIONALI 

Articolo 18

Il CDS è composto dal Presidente e da 9 (nove) Consiglieri.
Il Consiglio Direttivo Sezionale detta le direttive generali per lo svolgimento della vita sociale, approva il progetto di bilancio consuntivo e preventivo da presentare all’Assemblea, vigila sulle attività dei Gruppi, propone attua e regola le manifestazioni a carattere sezionale e provvede per il normale funzionamento della Sezione conferendo gli opportuni incarichi, disponendo all’uopo l’assunzione di personale in conformità alla normativa vigente.
Il Consiglio Direttivo Sezionale può delegare parte dei suoi poteri, per il normale andamento dell’Associazione, ad un Comitato di Presidenza che dovrà comunque sempre riferire al CDS quanto deliberato.
Può inoltre assegnare compiti particolari a soci non facenti parte del CDS ed invitarli a partecipare alle sedute dello stesso, senza diritto di voto.
Il CDS è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente Vicario e si riunisce ordinariamente una volta al mese.

Alle sedute partecipano senza diritto di voto:
– il Consigliere Nazionale delegato dal Consiglio Direttivo Nazionale,
– il Segretario sezionale (sempreché non sia anche Consigliere Sezionale),
– il Direttore Responsabile del giornale sezionale,
– il Responsabile Operativo dell’unità di Protezione Civile (sempreché non sia anche Consigliere Sezionale),
– un rappresentante del Collegio dei Revisori dei Conti.
– eventuali altri che il Presidente ritenga opportuno convocare.
Le deliberazioni, per essere ritenute valide, sono prese con la presenza di almeno due terzi dei componenti e col voto favorevole della maggioranza dei presenti.
In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede il CDS.
Con provvedimento motivato, chi presiede il CDS può sospendere l’esecutività di una delibera approvata al termine della relativa votazione, invitando il CDS ad un riesame.
In tal caso la delibera sospesa è sottoposta ad una nuova votazione nel corso della successiva riunione e, se la delibera venisse nuovamente approvata, il Presidente ha l’obbligo di eseguirla.
Ogni delibera che comporta decisioni collegiali deve essere verbalizzata, sottoscritta dal Presidente (o dal Capogruppo se trattasi di Consiglio di Gruppo) e dal rispettivo Segretario e conservata in formato elettronico.
Ogni socio ha diritto di chiedere la copia dei verbali di cui sopra. Ha altresì diritto di esaminare, alla presenza del Tesoriere, i documenti contabili. 

Articolo 19

Nel corso della prima riunione del nuovo CDS il Presidente nomina, tra i consiglieri, i Vice Presidenti, di cui uno con la funzione di Vicario, e ne determina i compiti specifici di collegamento con i Gruppi.
Il CDS, su proposta del Presidente, può nominare, fra i suoi componenti, un Segretario ed un Tesoriere, fissandone i rispettivi compiti.
Il Presidente, i Vice Presidenti e il Segretario e il Tesoriere, se nominati, costituiscono il Comitato di Presidenza.
Il Segretario partecipa alle riunioni del Comitato di Presidenza e del CDS senza diritto di voto, sempreché non sia anche Consigliere Sezionale.
Sempre nella prima riunione vengono individuati i Consiglieri di riferimento che hanno il compito di curarne i rapporti tra Gruppi e Sezione.
Il CDS, quando la Sede Nazionale lo richieda, nomina un Responsabile per i contatti con le diverse Commissioni Nazionali quali, ad esempio, il Centro Studi o la Commissione Informatica. 

Articolo 20

Il Comitato di Presidenza redige l’ordine del giorno della riunione del CDS contenente l’elenco degli argomenti di discussione.
L’ultimo punto all’ordine del giorno è relativo alle comunicazioni del Presidente che non sia stato possibile per ragioni di tempo inserire nella lettera di convocazione.
Ogni Consigliere può proporre al Comitato di Presidenza le questioni che egli ritiene rilevanti per la vita associativa e, qualora queste siano soggette a deliberazione, ne sarà il relatore.
Il Comitato di Presidenza inserisce tali questioni nell’ordine del giorno della prima riunione possibile, tenendo conto del carattere di urgenza di ogni singola questione.
Il Presidente può disporre che in casi particolarmente delicati la votazione avvenga a scrutinio segreto. 

Articolo 21

Il Consigliere che non interviene a tre riunioni consecutive, senza giustificato motivo, viene considerato decaduto per rinuncia al proprio mandato.
Chi per qualsiasi motivo abbia cessato di far parte del CDS prima della scadenza del proprio mandato è sostituito da colui che nella precedente Assemblea dei Soci ha ottenuto il maggior numero di voti tra i non eletti, il quale assume l’anzianità del Consigliere cessante.
In mancanza di sostituto, prenderà il posto del consigliere cessante, il primo dei consiglieri non eletti nella prossima Assemblea Sezionale assumendone l’anzianità. 

Articolo 22

Coloro che sono ammessi a partecipare alle riunioni del CDS hanno l’obbligo di mantenere il più assoluto riserbo sullo svolgimento dei lavori. Chi contravviene a tale divieto è sottoposto a provvedimento disciplinare.

ACCESSO ALLE CARICHE ELETTIVE SEZIONALI 

Articolo 23

Tutti i Soci della Sezione con almeno 2 anni consecutivi di iscrizione hanno pari diritti a ricoprire qualsiasi carica sezionale.

Articolo 24

Come previsto dall’Articolo 8 bis dello Statuto, le cariche elettive politico-amministrative e cariche associative (Presidente nazionale, Consigliere nazionale, Revisore dei Conti nazionale e Presidente sezionale) sono incompatibili.
Il socio che ricopre la carica di Presidente sezionale deve preliminarmente rassegnare le dimissioni dalla stessa per potere candidarsi alle cariche associative nazionali di cui al 1° comma.
La candidatura a cariche politico-amministrative comporta, per il socio che riveste cariche associative di cui sopra, la contestuale decadenza dalla carica rivestita.
Il socio che ricopre cariche politico-amministrative deve preliminarmente rassegnare le dimissioni dalle stesse per potere candidarsi alle cariche associative di cui al 1° comma.
Prima di formalizzare ufficialmente la propria candidatura ad elezioni politico amministrative, chiunque ricopra la carica di Presidente sezionale deve dare le dimissioni scritte da detta carica.
Chiunque partecipi alle predette candidature, oppure accetti incarichi pubblici politico-amministrativi o cariche sindacali a livello nazionale, non può assumere la carica di Presidente o di Consigliere Sezionale per un periodo di almeno un anno a decorrere dalla data della mancata elezione o dalla cessazione dell’incarico. Tale data è comunicata con lettera indirizzata al Presidente.
Il mancato rispetto dell’obbligo di preventive dimissioni comporta, oltre all’immediata decadenza della carica, l’apertura d’ufficio di provvedimento disciplinare.

Articolo 25

I candidati alla carica di Delegato all’Assemblea Nazionale dei Delegati sono proposti dal CDS all’Assemblea dei Soci della Sezione ai sensi dell’Articolo 14 dello Statuto, tenuto conto delle proposte di candidature pervenute.
Come previsto dall’articolo sopra menzionato, un posto spetta di diritto al Presidente mentre gli altri eventuali delegati saranno eletti tra i soci, in regola con il pagamento della quota sociale prevista per l’anno in corso, la cui candidatura scritta ed indirizzata al Presidente, controfirmata dal proprio Capogruppo, sia pervenuta alla segreteria entro il 30 novembre dell’anno precedente l’Assemblea Sezionale dei Delegati.
I delegati restano in carica per un anno.

Articolo 26

Il Socio che intende candidarsi alla carica di Presidente della Sezione formalizza la propria candidatura con lettera indirizzata al Presidente depositata presso la Segreteria entro il 10 dicembre dell’anno precedente quello in cui si svolgerà l’Assemblea sezionale.
La candidatura può anche essere proposta con le stesse modalità da almeno dieci Soci in regola con il pagamento delle quote sociali, purché sia sottoscritta dal candidato. 

Articolo 27

Le proposte di candidature alle cariche sezionali devono pervenire per iscritto alla segreteria sezionale entro il 30 novembre dell’anno precedente l’Assemblea sezionale corredate dal nulla osta del rispettivo capogruppo.
La Segreteria verifica la conformità delle proposte di candidatura e le trasmette entro il 10 dicembre dell’anno precedente l’Assemblea sezionale. Qualora alla Segreteria non pervengano entro il 10 dicembre proposte in numero sufficiente, il Presidente sezionale convoca i Capi Gruppo entro trenta giorni per sollecitare le candidature.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

Articolo 28

I Revisori dei Conti, tre effettivi e due supplenti, sono costituiti in proprio Collegio ed eleggono un Presidente nel loro ambito entro quindici giorni dalla data dell’Assemblea che ha provveduto alle loro nomine.
Qualora si determinino vacanze di posto tra i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, subentra il membro supplente in ordine di voti ottenuti nella precedente Assemblea Sezionale. Si dovrà poi procedere all’elezione di un nuovo membro supplente nella successiva Assemblea dei Soci.
I Revisori dei Conti hanno durata tre anni e sono rieleggibili. 

Articolo 29

I Revisori dei Conti hanno per compito la vigilanza continua della gestione economico finanziaria della Sezione, devono accompagnare i bilanci consuntivi e preventivi annuali con una propria relazione all’Assemblea sezionale, esprimendo il proprio parere in merito.

 GIUNTA DI SCRUTINIO 

Articolo 30

La Giunta di Scrutinio è composta da tre membri ed ha il compito di esaminare le domande di ammissione a Socio accertando i requisiti richiesti e di controllare che sulla domanda stessa siano riportate le notizie richieste per i nuovi Soci.
Le domande sono esaminate, normalmente, entro trenta giorni dalla presentazione e restituite alla Segreteria con la firma di almeno due membri della Giunta di Scrutinio. In caso di parere negativo ne precisa i motivi con nota da trasmettere al CDS La Giunta di Scrutinio istruisce la pratica di accettazione dell’iscrizione di ogni singolo Amico degli Alpini, verificando da chi è proposto e predisponendo, se necessario, una relazione scritta da sottoporre al CDS per i provvedimenti di competenza. Qualora si determinino carenze tra i suoi componenti, la Giunta di Scrutinio è integrata nella successiva Assemblea dei Soci, ed il nuovo eletto assumerà l’anzianità del sostituto.
La Giunta di Scrutinio provvede alle periodiche verifiche del repertorio dei Soci ordinari ed aggregati, e ne trasmette le evidenze alla Segreteria.
I componenti della Giunta di Scrutinio durano in carica tre anni e non hanno limiti di rieleggibilità.

ANNO SOCIALE E BILANCI 

Articolo 31

L’anno sociale per la Sezione coincide con l’anno solare.
Il Progetto di Bilancio consuntivo e preventivo deve essere approvato dal CDS almeno venti giorni prima dell’Assemblea Sezionale Ordinaria e, unitamente alla relazione del Collegio dei Revisori, deve essere depositato presso la Segreteria della Sezione almeno quindici giorni prima dell’Assemblea, per consentirne la consultazione da parte dei Soci.

GRUPPI DELLA SEZIONE 

Articolo 32

La richiesta di costituzione di un Gruppo è rivolta al Presidente da chi ne ha l’iniziativa e ha raccolto l’adesione del numero minimo dei Soci previsto dallo Statuto.
I Gruppi sono articolati della Sezione dotati di autonomia legittimamente negoziale, patrimoniale, finanziaria e fiscale. La Sezione non risponde delle obbligazioni contratte dai Gruppi anche se preordinate al perseguimento di finalità istituzionali comuni. 

Articolo 33

L’Assemblea di Gruppo nomina il Capo Gruppo ed un Consiglio di Gruppo con un numero di membri proporzionale al numero degli iscritti al Gruppo stesso.
(L’Assemblea nomina tra i soci del Gruppo i Delegati all’Assemblea Sezionale).
Tutte le cariche del Gruppo sono equiparate, per la loro durata e senza limiti di rieleggibilità, alle corrispondenti cariche sezionali.

Articolo 34

Tra il 1° novembre di ogni anno ed il 31 gennaio successivo, il Capo Gruppo riunisce i Soci in Assemblea dopo averne concordato la data con il Presidente sezionale per:
– deliberare in merito alla relazione morale ed al rendiconto finanziario dell’anno sociale trascorso;
– determinare la quota associativa per l’anno successivo,
– discutere e deliberare su argomenti interessanti l’attività del Gruppo,
– eleggere le cariche sociali di Gruppo.
L’Assemblea nomina il proprio Presidente, al quale competono la verifica dei poteri e la regolarità del dibattito.
Il Presidente della Sezione, o un suo delegato, può sempre intervenire alle Assemblee di Gruppo. 

Articolo 35

L’Assemblea di Gruppo viene convocata quando il Capo Gruppo lo ritiene opportuno o quando almeno un decimo dei Soci, con un minimo di cinque, ne fa richiesta scritta al Capogruppo e, per conoscenza al Presidente sezionale, specificandone i motivi.
In questo caso la riunione avviene nel termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta. Trascorso questo termine, la convocazione è fatta dal Presidente sezionale entro le successive tre settimane.

Articolo 36

La convocazione dell’Assemblea di Gruppo è effettuata dal Capo Gruppo e viene notificata a seconda delle locali possibilità a tutti i Soci, al Consigliere sezionale referente di Gruppo e per conoscenza al Presidente sezionale, almeno 15 giorni prima di quello stabilito per la riunione. Ogni Capo Gruppo trasmette al CDS entro il 10 febbraio di ogni anno, la relazione morale e finanziaria approvata in Assemblea dai Soci, nonché la relazione annuale contenente l’elenco delle cariche sociali del Gruppo, la situazione numerica dei Soci, i nomi dei delegati alle Assemblee Sezionali, l’elenco delle attività svolte nell’anno trascorso, il programma delle attività e delle manifestazioni del Gruppo per l’anno in corso e il modulo del Libro Verde debitamente compilato. 

Articolo 37

Entro il 15 settembre di ogni anno i Capi Gruppo consegnano alla Segreteria sezionale l’ultimo elenco e gli ultimi talloncini dei Soci che hanno versato la quota sociale dell’anno in corso, restituiscono inoltre i bollini eventualmente eccedenti e saldano l’importo ancora dovuto.

Articolo 38

Il CDS può sciogliere un Gruppo quando il numero dei suoi soci si riduca per un anno al 50% del minimo stabilito dallo Statuto.

GIORNALE SEZIONALE 

Articolo 39

Il giornale della Sezione è il “NÜN DLA PÈNA NÉRA“ (nel seguito indicato anche come “giornale sezionale”).
È compito del giornale sezionale concorrere all’attuazione degli scopi associativi indicati nello Statuto, ed in particolare al rafforzamento dell’amicizia tra tutti i Soci favorendo lo scambio di opinioni ed il dialogo, con piena autonomia discrezionale del Direttore Responsabile.
Nella prima Riunione dopo l’Assemblea Ordinaria, il CDS nomina il Direttore Responsabile e, su proposta di questi, il Comitato di Redazione.
Il Presidente fa parte di diritto del Comitato di Redazione.
Il Direttore Responsabile rimane in carica un anno e può essere sostituito:
– dietro sua espressa richiesta;
– quando il CDS lo giudichi opportuno con provvedimento motivato.
Il Direttore Responsabile partecipa senza diritto di voto alle riunioni del CDS.
Il giornale sezionale, il cui abbonamento è compreso nella quota sociale, viene spedito a tutti i Soci, aggregati ed amici degli alpini in regola col pagamento della stessa.
Il CDS stabilisce la periodicità della pubblicazione del giornale sezionale.
I costi per la pubblicazione e per l’invio ai Soci del giornale sezionale sono finanziati con l’apposita voce di spesa del bilancio sezionale approvato dal CDS all’inizio di ogni anno sociale.
La Sezione per i propri scopi di comunicazione si avvale di un sito WEB appositamente registrato. (www.novara.ana.it – www.ananovara.it)
La tenuta del sito e il suo aggiornamento sono affidati al Webmaster che viene nominato dal CDS, su proposta del Presidente, durante il primo CDS successivo all’Assemblea annuale dei Delegati.
Il Webmaster può essere individuato tra gli iscritti alla Sezione indifferentemente tra i soci, gli aggregati e gli amici degli alpini.
Il Webmaster si può avvalere di collaboratori individuati nelle medesime categorie precedentemente menzionate; i nominativi dei collaboratori devono essere comunicati al CDS e approvati da quest’ultimo.
Nota.
Il Direttore del Giornale e il Webmaster sono tenuti a collaborare per il perseguimento degli scopi associativi previsti dal loro incarico.

UNITÀ DI PROTEZIONE CIVILE 

Articolo 40

Ai sensi dello Statuto è costituito in seno alla Sezione un’Unità di Protezione Civile.
Il Presidente Sezionale nomina, previo parere consultivo, non vincolante, del CDS il coordinatore di Unità di Protezione Civile e, di concerto con lo stesso e i capigruppo interessati, i Capi Squadra dei Gruppi di Protezione Civile e di eventuali Unità di Protezione Civile.
Fatte salve le norme regolamentari nazionali di protezione civile il Presidente Sezionale è l’unico responsabile, mentre il Coordinatore ed i Capi Squadra o di Unità sono responsabili sotto un profilo tecnico operativo dei singoli settori. Il Coordinatore di Unità di Protezione Civile partecipa senza diritto di voto alle riunioni del CDS (sempreché non sia membro del Consiglio sezionale). L’Unità non ha autonomia amministrativa ed è gestito mediante l’apposita voce di spesa del bilancio sezionale approvato dal CDS all’inizio di ogni anno sociale. L’Unità di Protezione può regolare il proprio funzionamento con un proprio regolamento interno approvato dal CDS.

SEDE DELLA SEZIONE 

Articolo 41

Il Presidente, d’intesa con il Comitato di Presidenza, gestisce i contratti delle utenze e dell’assicurazione dell’unità immobiliare, al fine di rendere disponibili i locali della Sede sezionale per l’attività associativa.
Il Presidente, con il parere del CDS, nomina tra i soci (se necessario anche extra Consiglio) un responsabile della Sede che avrà l’onere della gestione ordinaria della sede stessa.
I costi relativi alla gestione ordinaria e straordinaria della Sede sono previsti nell’apposita voce di spesa del bilancio sezionale approvato dal CDS all’inizio di ogni anno sociale.
Tutti i lavori di manutenzione sia ordinaria che straordinaria dovranno essere approvati dal CDS con apposita delibera, eventuali interventi con carattere d’urgenza potranno essere eseguiti previa approvazione del Presidente e successiva conferma da parte del CDS.
La concessione in uso, ai soci e/o a terzi richiedenti, dei locali della Sede deve essere approvata dal CDS che ne fissa eventuali compensi da richiedere per la copertura delle spese.
In caso di mancata concessione dell’utilizzo dei locali non è ammesso nessun tipo di ricorso.

SCIOGLIMENTO DELLA SEZIONE O DEI SUOI GRUPPI 

Articolo 42

Lo scioglimento della Sezione o di un Gruppo della Sezione è deliberato da un’Assemblea straordinaria rispettivamente dei Soci della Sezione o del Gruppo.
Per la validità di questa Assemblea devono essere presenti, personalmente o con delega, almeno i due terzi degli aventi diritto. La relativa delibera dovrà essere presa a maggioranza dei due terzi dei votanti.
Gli eventuali patrimoni ed i materiali della Sezione o dei Gruppi, in caso di scioglimento, saranno devoluti rispettivamente alla Sede Nazionale ed alla Sezione. (art. 31 dello Statuto).

MODIFICHE DEL PRESENTE REGOLAMENTO 

Articolo 43

Il CDS potrà proporre modifiche al presente regolamento. Le modifiche saranno valide dopo l’approvazione dell’Assemblea dei Delegati della Sezione e la ratifica del Consiglio Direttivo Nazionale.
Ogni modifica regolarmente approvata dovrà essere portata a conoscenza dei Soci con mezzi idonei.

DISPOSIZIONE FINALE 

Articolo 44

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente Regolamento, e per quanto può essere necessario per l’interpretazione dello stesso, si richiamano le disposizioni dello Statuto e del Regolamento Nazionale.

Caltignaga (NO)

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